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Attestato di Prestazione Energetica

In recepimento della Direttiva 2010/31/UE in materia di rendimento energetico degli edifici, il D.L. 63/2013 (convertito con Legge 90/2013) stabilisce che quello che deve essere certificato non è più il rendimento, bensì la “prestazione energetica”, come quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dovrà essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione.

La nullità del contratto, precedentemente prevista in caso di mancata allegazione dell'APE, è stata abrogata con D.L. 145/2013.

Laddove quindi l’APE non venga allegato al contratto di vendita o locazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, in solido e in parti uguali in capo sia al venditore che all’acquirente. Accertamento e contestazione della violazione sono di competenza della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate all'atto della registrazione del contratto.

Le parti possono mettersi d'accordo sull'applicazione delle sanzioni in luogo della nullità per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del citato D.L. 145/2013, a meno che la nullità del contratto sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.


 
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